IL MINISTRO DEL TESORO
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  aprile  1977,
che  individuava  le  casse  di  soccorso per il personale dipendente
delle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte
all'erogazione  dell'assistenza  sanitaria  da  sopprimere  ai  sensi
dell'art. 12- bis della legge 17 agosto 1974, n. 386;
   Visto  il  terzo  comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n.
349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse  mutue  anche
aziendali;
   Visto  il  decreto  ministeriale  18  gennaio 1978, concernente la
nomina dei commissari liquidatori delle predette Casse;
   Visto l'art. 77 della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  che  ha
fissato  alla  data  del  30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni
commissariali;
   Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha  fissato  alla  data
del   30   giugno   1981  la  definitiva  cessazione  delle  gestioni
commissariali;
   Vista  la  legge  4  dicembre  1956,  n.  1404,   concernente   la
soppressione  e  la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto
qualsiasi forma costituiti e  soggetti  a  vigilanza  dello  Stato  e
comunque interessanti la finanza statale;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n. 396, con il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale  per  gli  affari  e la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
   Vista  la  relazione  illustrativa  della  liquidazione   di   cui
trattasi;
   Considerato  che  per  la Cassa di soccorso per il personale della
Societa'  cooperativa  autotrasporti  pratese  di  Prato   (Firenze),
l'I.G.E.D.   ha   provveduto   al   ripiano  del  disavanzo  relativo
all'esercizio finanziario 1979 per un importo di L. 5.207.310;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   La liquidazione del patrimonio della  Cassa  di  soccorso  per  il
personale  della  Societa' cooperativa autotrasporti pratese di Prato
(Firenze) e' chiusa a tutti gli effetti.